Ecco tutte le informazioni utili sul credito d’imposta per sanificazione ambientale secondo le linee guida del Decreto Rilancio
Superata l’emergenza Covid-19 le aziende sono pronte a ripartire, ma è importante che lo facciano in sicurezza al fine di favorire la prevenzione e quindi cercando di contenere la possibilità di nuove ondate di contagio.
Linea guida è il Decreto Rilancio, il quale, in particolar modo l’art. 125, indica il supporto economico in forma di credito d’imposta per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro tramite interventi di Sanificazione ambientale e acquisto di DPI.
Suddetto credito, rispetto al precedente Decreto liquidità che invece era pari al 50%, aumenta al 60% con un massimo di 60000€ per le spese sostenute nell’anno 2020.
Quali sono le spese per cui è possibile beneficiare del credito d’imposta 60%?
Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di usufruire del credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 relative alle operazioni di sanificazione di ambienti e attrezzi di lavoro e acquisto di DPI tra cui rientrano:
- Acquisto di mascherine: chirurgiche, Ffp2 e Ffp3
- Acquisto di guanti
- Acquisto di visiere di protezione e occhiali protettivi
- Acquisto di tute di protezione e calzari.
Sono inoltre compresi quei dispositivi idonei a proteggere i lavoratori dall’esposizione ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come detergenti mani, barriere e pannelli protettivi, sono inoltre compresi l’acquisto di termometri e termoscanner.
Chi ne può beneficiare del credito d’imposta 2020?
Il DL individua come soggetti beneficiari del credito d’imposta: gli esercenti attività d’impresa, arte o professione compresi enti commerciali del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente da quale sia la propria natura giuridica, dimensione aziendale o il settore economico in cui operano.
Sanificazione ambienti: utilizzo del credito in compensazione
Il credito d’imposta maturato può essere utilizzato in compensazione e quindi essere ceduto a terzi o ad istituti di credito, anche parzialmente. In caso questo si verifichi il soggetto a cui è stato ceduto il credito può utilizzare lo stesso con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Criteri e modalità di applicazione del credito d’imposta sono stabiliti con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio (prevista entro il 18 luglio 2020).
In attesa di avere il decreto attuativo che disciplini le modalità per fruire del beneficio fiscale occorre tener presente che l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm Industria 274/1997 definisce la sanificazione “una serie di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.”
Si tratta quindi di un intervento collegato all’attività di pulizia, ma non equivalente, la normativa fa riferimento a quelle prestazioni di pulizia che rientrano tra quelle indicate con i codici ATECO 81.21.00 e 82.22.02 che non comprendono le attività di pulizia specializzata di edifici
È quindi opportuno che le prestazioni vengano erogate da soggetti specializzate nella sanificazione degli ambienti di lavoro.
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