A causa dell’accertata pericolosità dell’amianto per la salute dell’uomo, dovuta alla dispersione di polveri tossiche nell’aria, la legge n.257 del 1992 vieta l’utilizzo e la commercializzazione dei prodotti o manufatti contenenti amianto. Questo divieto però non ha impedito che nel corso dei decenni successivi, la norma non venisse rispettata. Solo nel 2013 sono state previste dalla legge delle sanzioni per tutti coloro i quali non la rispettino, omettendo la comunicazione alle Asl della presenza del materiale. Vediamo le tipologie di sanzioni amianto previste dalla norma.
Amianto sanzioni amministrative e penali
In caso di sospetta presenza di amianto, il proprietario dell’immobile o l’amministratore (di condomino) è tenuto a darne comunicazione alla Asl di riferimento. La Asl è l’organo competente al monitoraggio della presenza dei manufatti in amianto. Se la comunicazione non viene effettuata si incombe in amianto sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 2.000 € fino ad un massimo di 5.000 € per l’amianto friabile. Queste sanzioni amianto vanno a colpire solamente i proprietari di un immobile che compare nel censimento degli edifici effettuato dalla Regione di residenza. Infatti la legge del 1994 introduce anche l’obbligo del censimento amianto (a carico del proprietario), che consiste nell’individuazione dei manufatti in amianto presenti nello stabile e in una successiva nomina di un responsabile amianto – che svolte le adeguate verifiche – procede ad organizzare un piano di intervento. Se dal censimento viene accertata la presenza di amianto, il proprietario ha fino a 30 giorni di tempo per provvedere allo smaltimento dello stesso, rivolgendosi ad aziende specializzate nel settore come EDAM, che offre servizi di incapsulamento, confinamento o rimozione amianto,in base al livello di pericolosità riscontrato. Pena alla mancata osservanza della scadenza, una multa compresa tra i 500 € e i 3.500 €. Per quanto riguarda amianto sanzioni penali, non sono previste dalla legge.
Obbligo rimozione amianto privati e imprese
Il Decreto Ministeriale del 1994 stabilisce le regole per le attività legate alla rimozione, al fissaggio e le procedure a cui attenersi durante i differenti processi lavorativi di eventuale rimozione. Non esiste di fatto in caso di eternit, obbligo rimozione. Ciò che la legge impone è il dovere di individuare i materiali contenenti amianto, per poter predisporre delle attività di controllo e di gestione in base al rischio. Questa individuazione si esplica attraverso il censimento, la mappatura e la comunicazione all’Asl. Quindi non è previsto dalla legge l’obbligo rimozione eternit, salvo accertamento presenza amianto risultante dal censimento.