L’amianto è un materiale altamente tossico ed è anche cancerogeno pertanto una volta rimosso deve essere imballato ed etichettato con il codice CER di codifica (Catalogo europeo dei rifiuti) adeguato al processo produttivo che lo ha generato. Il trasporto amianto su strada è inoltre legato alle prescrizioni dell’accordo internazionale ADR.
Trasporto rifiuti speciali
L’ADR è un Accordo Europeo per il trasporto delle merci pericolose stipulato dai paesi dell’ONU nel 1957, con l’obiettivo di omogeneizzare le norme sulla sicurezza dei trasporti internazionali di merci e di sostanze pericolose su strada. L’amianto rientra nella categoria trasporto rifiuti speciali. Secondo la classificazione dei rifiuti speciali l’amianto è riconducibile alla classe 9 e precisamente alle rubriche ONU 2212 (per l’amianto blu e l’amianto bruno) e ONU 2590 per l’amianto bianco. In tutti i casi l’ADR prevede che l’amianto possa essere trasportato in quantità limitata in appositi imballaggi con misure di riferimento. L’amianto bianco è meno pericoloso delle altre due tipologie, perciò è possibile trasportarlo in quantità maggiori (sempre all’interno di precise limitazioni), mentre le modalità di imballaggi sono le medesime (definite dalle istruzioni P002, IBC08 e in questo caso anche dalla R001 sugli imballaggi metallici leggeri).
Per entrambe le rubriche è prevista un’esenzione totale dalle norme ADR nel caso in cui vengano seguiti dei precisi dettami, ovvero se l’amianto è fissato o immerso in un legante (artificiale o naturale, come asfalto, cemento, resina o plastica) che impedisce il rilascio di fibre pericolose respirabili nell’ambiente, durante il trasporto. Il trasporto rifiuti pericolosi – come l’ amianto – deve essere sempre svolto da aziende autorizzate iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come EDAM.
I minerali classificati come amianti dalla normativa Italiana sono: crisotilo (amianto bianco), amosite (amianto bruno) e crocidolite (amianto blu).
Trasporto rifiuti non pericolosi
Il trasporto rifiuti non pericolosi fa capo al D.Lgs 152/2006. La norma oltre a delineare i doveri dei produttori di rifiuti e a indicarne le corrette modalità di smaltimento, è inerente alle semplificazioni ed agevolazioni della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi senza limiti quantitativi, e permette al produttore iniziale di poter trasportare e quindi conferire presso appositi impianti autorizzati i propri rifiuti (ad eccezione dei trasportatori professionali per conto terzi che devono sottoporre a perizia giurata i propri mezzi e attenersi ad una serie di disposizioni precise).